Fascicolo 3/2022
PARTE I
SAGGI E APPROFONDIMENTI
Diritto
Evocazione di prodotti agroalimentari di qualità e marchio notorio: criteri di confronto
di Selene Giachero
ABSTRACT:
IT:
Il marchio notorio e le denominazioni di qualità si caratterizzano per il forte potenziale comunicativo e la rilevante presa sul pubblico: essi trasmettono immediati messaggi di qualità, di legame con il territorio, di rispetto delle tradizioni e affidabilità.
Detti tratti comuni hanno, di fatto, costituito il presupposto per il riconoscimento di una tutela sempre più ampia e oggettiva, slegata dalla valutazione delle circostanze soggettive della fattispecie, con conseguente irrilevanza dell’effettiva induzione in errore del consumatore circa l’esatta provenienza dei prodotti.
Anche in ragione di detta affinità, l’ormai consolidata tutela apprestata al marchio notorio, sviluppatasi, essenzialmente, sul piano del contrasto alla concorrenza parassitaria, ha costituito un valido supporto per l’ampliamento della protezione dall’evocazione delle denominazioni di qualità, nel nome dei valori pubblicistici promossi negli ultimi decenni. In questo percorso, si è, in ogni caso, assistito a un’inevitabile frammentazione del giudizio, oltre che all’utilizzo dell’allargamento interpretativo anche quale rimedio contro il parassitismo concorrenziale tra imprese, con la creazione di inattese intersezioni con le discipline più direttamente coinvolte in tale ambito.
In un contesto siffatto, sarà sicuramente interessante osservare gli sviluppi del processo di riforma delle denominazioni di qualità e, soprattutto, quella che ne sarà l’applicazione del diritto vivente. In questa fase, è sicuramente apprezzabile il tentativo della Commissione europea di fornire una definizione più circostanziata di evocazione, a favore di conseguenze giuridiche più certe.
EN:
The well-known trademark and quality designations are characterized by their strong communicative potential and their significant hold on the public: they transmit immediate messages of quality, bond with the territory, respect for traditions and reliability.
These common traits have, in fact, constituted the prerequisite for the recognition of an increasingly broad and objective protection, unrelated to the assessment of the subjective circumstances of the case, with consequent irrelevance of the actual misleading of the consumer about the exact origin of the products.
Also due to this affinity, the now consolidated protection given to the well-known trademark, developed essentially in terms of contrasting parasitic competition, has constituted a valid support for the expansion of the protection from the evocation of quality designations, in the name of the publicistic values promoted in recent decades. In this process, in any case, there has been an inevitable fragmentation of judgment, as well as the use of interpretative enlargement also as a remedy against competitive parasitism between companies, with the creation of unexpected intersections with the more directly disciplines involved in this area.
In such a context, it will certainly be interesting to observe the developments in the reform process of quality designations and, above all, what will be the application of the living law. At this stage, the attempt by the European Commission to provide a more detailed definition of evocation, in favor of more certain legal consequences, is certainly appreciable.
La scienza chiama, il diritto non risponde. Riflessioni sull’attuale normativa OGM a fronte dello sviluppo delle new plant breeding techniques
di Mariassunta Ciccone
ABSTRACT:
IT:
La transizione verso un sistema agroalimentare sostenibile in cui sia possibile conciliare la garanzia di food security e la preservazione delle risorse naturali è divenuta una priorità urgente e improrogabile; in questa direzione, le biotecnologie, in particolar modo le new breeding techniques in grado di produrre modificazioni genetiche puntuali ottenendo il carattere desiderato, assumono un ruolo chiave.
Nonostante l’Unione europea sia consapevole del necessario apporto del progresso scientifico per il raggiungimento degli obiettivi predisposti nella nuova Politica agricola comune, persiste a livello normativo e giurisprudenziale un approccio rigidamente precauzionale giustificato dal rischio derivante dalla “sostanziale diversità” dei prodotti dell’ingegneria genetica.
Nel presente lavoro si analizzano le principali disposizioni della direttiva 2001/83 CE in materia di OGM, unica forma di regolamentazione ancora applicabile all’intero novero delle tecniche di ingegneria genetica, dando particolare attenzione all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia UE dell’art. 3 sulle deroghe al campo di applicazione della direttiva. A seguire vengono illustrate quali siano le prospettive per una nuova proposta legislativa alla luce dei più recenti pareri scientifici dell’EFSA.
EN:
The transition to a sustainable agri-food system in which the guarantee of food security is combined with the preservation of natural resources has become an urgent and imperative priority; in this regard, biotechnology, especially new breeding techniques capable of producing punctual genetic modifications while obtaining the desired character, assumes a key role.
Although the European Union is aware of the necessary contribution of scientific progress to achieve the objectives prepared in the new Common Agricultural Policy, a rigidly precautionary approach persists at the regulatory and jurisprudential level justified by the risk arising from the “substantial diversity” of genetic engineering products.
This paper analyzes the main provisions of Directive 2001/83 EC on GMOs, the only regulatory instrument applicable to the full range of genetic engineering techniques, giving particular attention to the interpretation provided by the EU Court of justice of Article 3 on derogations from the scope of the directive. This is followed by an explanation of what the prospects are for a new legislative proposal in the light of EFSA’s most recent scientific advice.
Farmacia – scienze dell’alimentazione
Botanicals e integratori alimentari nella UE: personaggi in cerca di autore?
di Rita Stefani
ABSTRACT:
IT:
Il mondo delle piante a valenza salutistica offre uno straordinario potenziale in relazione alle esigenze dei consumatori, sempre più attenti all’autogestione del proprio stato di salute. Il settore degli integratori alimentari di botanicals si distingue particolarmente per la differenziazione dell’offerta. Tuttavia, nonostante il mercato sia in espansione, alcune criticità nonché questioni di lunga data limitano la libera circolazione dei prodotti sul territorio dell’UE.
In questo articolo si cercherà di delineare le criticità oggettive e gli interessi economici che ostano al buon funzionamento del mercato unico degli integratori alimentari di botanicals e di interpretare gli attuali orientamenti a livello UE.
EN:
The world of health-promoting plants offers an extraordinary potential in relation to the needs of consumers, who are increasingly attentive to the self-management of their health. In particular, the sector of food supplement of botanicals stands out for its differentiated offer. However, even though the market is expanding, some critical issues together with long-lived problems that do not seem to be disappearing pose challenges to free movement of products within the EU.
In this article, we will try to outline the criticalities and economic interests that hinder the well-functioning Single Market of botanical supplements, and to interpret the current trends at EU level.
PARTE II
NOTE E COMMENTI
Salmonelle nella catena alimentare: note alla sentenza Romega della Corte di giustizia, ovvero sounds of silence [nota a CGUE, sent. 28 aprile 2022 in causa C- 89/21]
di Daniele Pisanello
ABSTRACT:
IT:
Il contributo analizza il contenuto della sentenza Romega (C‐89/21) della Corte di giustizia relativo ai poteri di controllo ufficiale della autorità competente nel caso di contaminazione di salmonelle nella catena alimentare.
A fronte di una sentenza molto stringata, resa in assenza delle consuete conclusioni dell’Avvocato Generale, la nota valorizza gli approdi della unica sentenza richiamata dalla decisione in commento (sentenza Quiesser) unitamente ad altri precedenti pertinenti resi sul e volti a delineare gli elementi di fondo dell’agere amministrativo nelle diverse, possibili modulazioni in chiave afflittiva dell’operatore coinvolto.
EN:
The paper analyzes the content of the Romega judgment of the Court of Justice (C‐89/21) concerning the official control powers of the competent authority in the case of salmonella contamination in the food chain.
In the face of a very concise sentence, made in the absence of the usual conclusions of the Advocate General, the note highlights the findings of the only sentence (Quiesser sentence) referred to in the decision in question together with other precedents made in the field of food law in order to outline the basic elements of the administrative action and of the perspective afflictive consequences (executive measures and sanctions) on the operator involved.
Il principio di chiarezza delle informazioni in etichetta al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione europea [nota a CGUE 24 marzo 2022 in causa C- 533/20]
di Clarissa Macchi
ABSTRACT:
IT:
La sentenza del 24 marzo 2022 in causa C-533/20 della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta ancora una volta a conferma dell’attenzione riposta dalla stessa nell’interpretare questioni di diritto a tutela in primis del consumatore “medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”.
Nella questione sottopostagli della Corte suprema ungherese è centrale il quesito per cui si richiede come interpretare l’articolo 18 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.1169/2011 ed in particolare se nell’accezione di “denominazione specifica” dovesse essere ricompresa la categorizzazione fatta dal Regolamento (CE) n. 1925/2006 in materia di vitamine aggiunte agli alimenti.
A conferma di quanto pronunciato precedentemente dalla CGUE, in queste questioni, ruolo centrale deve essere ricoperto dall’analisi per cui l’informazione riportata in etichetta, deve essere conoscibile dal consumatore, senza rendere la stessa più complessa, più tecnica e conseguentemente meno comprensibile al consumatore medio.
EN:
The judgment of 24 March 2022 in case C-533/20 of the Court of Justice of the European Union once again confirms the attention paid by the Court to interpreting questions of law in order to protect first and foremost the «average, reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect» consumer.
At the core of the question submitted by the Hungarian Supreme Court is the interpretation of Article 18(2) of Regulation (EU) No 1169/2011 and, in particular, whether the term “specific denomination” should include the categorisation made by Regulation (EC) No 1925/2006 concerning vitamins added to foodstuffs. Confirming the Court’s earlier rulings, in these matters, a central role must be played by the analysis that the information on the label must be understandable to the consumer, without making it more complex, more technical, and consequently less comprehensible to the latter.
PARTE III
DOCUMENTAZIONE
Osservatorio di giurisprudenza alimentare 3/22
a cura di Vito Rubino, Giovanni Stangoni
Circolare del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 135555 del 23 marzo 2022: Decreto ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017 – Circolare applicativa
Circolare del Ministero della Salute n. 013895 del 5 aprile 2022: Indicazioni operative in caso di macellazione d’urgenza al di fuori del macello
NOTE SUGLI AUTORI: